Le tipologie di istanze e i Modelli di Relazione Paesaggistica

Ultima modifica 8 marzo 2024

L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DEL D.Lgs. 146/2004 e d.P.R. 31/2017

L’autorizzazione paesaggistica è regolamentata dall’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Decreto Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, che stabilisce che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, non possono distruggerli nè introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto della protezione (art. 146, c. 1); il comma 9 del medesimo articolo prevede procedure semplificate per il rilascio dell’autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità .

I tipi di procedimento configurati dalla norma sono quindi di due tipologie:

  1. procedimento di tipo ORDINARIO con tempi di formazione dell'autorizzazione pari a 120 gg.  rif. art. 146 del d.Lgs 42/2004 (modello istanza tipo ordinario);
  2. procedimento SEMPLIFICATO con tempi di formazione dell'autorizzazione pari a 60 gg.  rif. Art. 11 del d.PR 31/2017 (modello istanza di tipo semplificato).

Il d.P.R. 31/2017 prevede in particolare due fattispecie di ipotesi di semplificazione:

  1. Opere non assoggettate ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 31/2017: ALLEGATO A.
  2. Opere assoggettate ad autorizzazione paesaggistica di tipo semplificato ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 31/2017: ALLEGATO B

Per quanto concerne la documentazione per le presentazione delle istanze di autorizzazione paesaggistica si pubblicano di seguito gli schemi di Relazione Paesaggistica così come predisposti dalla Regione Veneto ai sensi dell'art. 146, comma 3° del D.Lgs 42 del 2004 e dal Ministero dei Beni e delle Attività  Culturali e del turismo:

Gli schemi in argomento sono pubblicati nel Quaderno n. 1 dell'Osservatorio Regionale per il Paesaggio: QUADERNO 1 – Regione Veneto.
Si evidenzia che l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio.
Salvo i casi di cui all’articolo 167, commi 4 e 5, l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.
L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione (art. 146, c. 4).

L'ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA
L’accertamento di compatibilità  paesaggistica, fermo restando il principio sancito dall’art. 146, c.4 secondo il quale l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, è previsto in alcuni particolari casi (art. 167, commi 4 e 5) anche a seguito della realizzazione dei seguenti interventi:

  • a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità  dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
  • b) per l’impiego di materiali in difformità  dall’autorizzazione paesaggistica;
  • c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi che rientrano nella casistica sopra riportata (art. 167, c. 4) presenta apposita domanda all’autorità  preposta alla gestione del vincolo ai fini dell’accertamento della compatibilità  paesaggistica degli interventi medesimi.

Qualora venga accertata la compatibilità  paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.
L’importo della sanzione pecuniaria, stabilita dall’ente competente, è determinato previa perizia di stima.
In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria.

Si evidenzia che per consolidato orientamento giurisprudenziale e di prassi la nozione di volume ed, ancora di più, quella di superficie utile non appartengono alla tutela paesaggistica, che fa perno, piuttosto, sulla percettibilità  visiva; l'autorizzazione paesaggistica ex post è consentita quindi solamente per i c.d. abusi minori, tra i quali non può essere contemplata alcuna opera comportante un aumento di volumetria o di superficie utile.


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