I Comuni aderenti al sevizio e i Decreti di Vincolo
Ultima modifica 8 marzo 2024
Ciò che noi oggi definiamo paesaggio è stato oggetto di interventi legislativi già all'inizio del secolo. La legge n. 778 del 192 e, successivamente, la legge n. 1497 del 1939 erano improntate a una concezione estetizzante, che identificava il paesaggio con la veduta d'insieme, il panorama, la “bellezza naturale” (come recitavano i testi di legge).
Solo nel 1985 la legge n. 1497/39 è stata integrata dalla legge n. 431 (la cosiddetta legge Galasso), che ha a sua volta spostato il fulcro tematico sull'ambiente naturale da preservare. Si è così passati da una concezione percettivo-estetica del paesaggio a una visione fondata quasi esclusivamente su dati fisici e oggettivi.
La distinzione operata in seguito (inizialmente a livello teorico e quindi recepita negli strumenti legislativi) tra «paesaggio» e «ambiente» ha contribuito a definire il primo come prodotto dell'opera dell'uomo sull'ambiente naturale, in una visione quindi improntata alla storicità e in grado anche di recuperare quella dimensione estetica che, in anni anche recenti, sembrava perduta.
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio ha fatto propri gli orientamenti più avanzati in merito alla definizione di paesaggio, sancendo l’appartenenza a pieno titolo di quest’ultimo al patrimonio culturale. Un riferimento fondamentale nell'elaborazione del testo di legge è stata la Convenzione Europea del Paesaggio (stipulata nell’ambito del Consiglio d’Europa), aperta alla firma a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata dal nostro paese nel 2006. L'aspetto identitario è uno dei punti cardine della Convenzione ed è richiamato dal comma 2 dell'articolo 131 del Codice (Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell’identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali).
PAESAGGIO DEFINIZIONI
Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio dà la seguente definizione di paesaggio all'art. 131 comma 1: Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità , il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.
La Convenzione europea del paesaggio, sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000 dagli stati membri del Consiglio d’Europa, fornisce altresì la seguente definizione: “Paesaggio” designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni;
PAESAGGIO – I COMUNI ADERENTI AL SERVIZIO E LE TIPOLOGIE DI VINCOLO
L'Unione Montana Baldo Garda svolge per i Comuni di Brentino Belluno, Caprino Veronese, Dolcè, Ferrara di Monte Baldo, Marano di Valpolicella ,Rivoli Veronese e San Zeno di Montagna, San Pietro in Cariano la funzione autorizzativa in materia paesaggistica per decreti del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale della Regione Veneto n. 12 del 05.08.2016, n. 16 del 30.01.2020, n. 124 del 16.09.2020 e n. 18 e 19 del 25.01.2022 ed è inserita nell'elenco degli organismi delegati ai sensi dell'art. 45 quater della L.R. 11/2004 e s.m.i. – Elenco A2 – Forme associative e di cooperazione fra enti locali.â
I decreti di vincolo per dichiarazione di notevole interesse art. 136 lett. c e d
CAPRINO VERONESE
- D.M. 16.11.1968 (G.U. N. 10 DEL 13.01.1969) LETT. D
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel territorio del comune di Caprino Veronese.
- Motivazioni contenute nel suddetto provvedimento di vincolo: Riconosciuto che le località predette hanno notevole interesse pubblico perchè presentano delle caratteristiche paesaggistiche di primaria importanza proprie del sistema montano che si sviluppa tra la Val d’Adige ed il lago di Garda con formule ambientali che si sono costituite attraverso i secoli con l’apporto umano e che rappresentano nel caso in oggetto motivi di alto valore ambientale;
FERRARA DI MONTE BALDO
- D.M. 13.02.1953 (G.U. n° 65 del 18.03.1953) – LETT. D
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Ferrara di Monte Baldo.
- Motivazioni contenute nel suddetto provvedimento di vincolo: Riconosciuto che la zona predetta, che con le sue tipiche case ai lati di un'unica strada al centro di una lussureggiante vegetazione boschiva, forma un complesso armonico e un paesaggio caratteristico di singolare bellezza;
DOLCE’ – RIVOLI VERONESE
- D.M. 02.03.1953 (G.U. N. 63 DEL 16.03.1953) – LETT. C
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata “Chiusa della Val d'Adige sita nell'ambito dei Comuni di Dolcè e Rivoli.
- Motivazioni contenute nel suddetto provvedimento di vincolo: Riconosciuto che la zona predetta, sviluppandosi in un susseguirsi di località pittoresche, ai due lati del fiume Adige, che si apre la via tra i massicci rocciosi delle montagne incombenti, costituisce un insieme di grande effetto paesistico e forma, per la presenza di varie strutture di vecchie fortificazioni, un quadro di carattere artistico e tradizionale;
MARANO DI VALPOLICELLA
- D.M. 23.05.1957 (G.U. N. 146 DEL 11.06.1957) – LETT. C
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Valpolicella, sita nell’ambito dei comuni di Fumane, Marano, Negrar, Sant’Ambrogio Di Valpolicella, Sant’Anna D’Alfaedo e San Pietro Incariano Vincolo rettificato
- Motivazioni contenute nel suddetto provvedimento di vincolo: riconosciuto che la zona predetta, oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, con le sue ville e parchi famosi, con le chiese romaniche, con le sue quattrocentesche case coloniche e con il verde dei vigneti ed oliveti, che copre per intero la parte collinare della valle, costituisce un insieme di grande valore estetico e tradizionale per la spontanea fusione dell’opera della natura con quella dell’uomo;
SAN ZENO DI MONTAGNA
- D.M. 15.11.1968 (G.U. N. 10 DEL 13.01.1969) – LETT. D
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel territorio del Comune di San Zeno di Montagna;
- Motivazioni contenute nel suddetto provvedimento di vincolo: Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè amenissima per clima e con una vegetazione lussureggiante con parti boschive notevoli per ampiezza e colore. Dalla località , inoltre, si gode il meraviglioso panorama del sottostante Lago di Garda da una parte e delle prime vallate del monte Baldo dall’altra. All’estremo nord del territorio del comune, inoltre, è situata la zona montuosa di Prada, notevolissima per la flora e per fauna e rimasta, anche per mancanza di strade, allo stato originale ed in tutta la sua integrale bellezza;
SAN PIETRO IN CARIANO
- D.M. 23.05.1957 (G.U. N. 146 DEL 11.06.1957) – LETT. C
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Valpolicella, sita nell'ambito dei comuni di Fumane, Marano, Negrar, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna D'Alfaedo e San Pietro In Cariano e Vincolo rettificato;
- Motivazioni contenute nel suddetto provvedimento di vincolo: riconosciuto che la zona predetta, oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, con le sue ville e parchi famosi, con le chiese romaniche, con le sue quattrocentesche case coloniche e con il verde dei vigneti ed oliveti, che copre per intero la parte collinare della valle, costituisce un insieme di grande valore estetico e tradizionale per la spontanea fusione dell'opera della natura con quella dell'uomo;
Oltre ai vincoli per dichiarazione di notevole interesse ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 42/2004 sopracitati, sui territori dei Comuni insistono vincoli di tutela per le aree tutelate di legge ai sensi dell'art. 142 del medesimo d.lgs. come meglio individuati nelle cartografie di piano allegate ai P.R.C. dei singoli comuni.
I decreti di vincolo per le aree tutelate per legge art. 142
Riferiti ai vari territori dei Comuni interessati, riguardano i seguenti punti del codice:
1) Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
- a)…omissis…;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e)…omissis…;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonchè i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
- l) …omissis…;
- m) le zone di interesse archeologico.
La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:
- a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;
- b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
- c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DEL D.Lgs. 146/2004 e d.P.R. 31/2017
L’autorizzazione paesaggistica è regolamentata dall’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Decreto Lgs 22 gennaio 2004 Â n. 42, che stabilisce che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, non possono distruggerli nè introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto della protezione (art. 146, c. 1); il comma 9 del medesimo articolo prevede procedure semplificate per il rilascio dell’autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità .
I tipi di procedimento configurati dalla norma sono quindi di due tipologie:
- procedimento di tipo ORDINARIO con tempi di formazione dell'autorizzazione pari a 120 gg. rif. art. 146 del d.Lgs 42/2004 (modello istanza tipo ordinario);
- procedimento SEMPLIFICATO con tempi di formazione dell'autorizzazione pari a 60 gg. rif. Art. 11 del d.PR 31/2017 (modello istanza di tipo semplificato).
Il d.P.R. 31/2017 prevede in particolare due fattispecie di ipotesi di semplificazione:
- Opere non assoggettate ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 31/2017: ALLEGATO A.
- Opere assoggettate ad autorizzazione paesaggistica di tipo semplificato ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 31/2017: ALLEGATO B
Per quanto concerne la documentazione per le presentazione delle istanze di autorizzazione paesaggistica si pubblicano di seguito glià schemi di Relazione Paesaggistica così come predisposti dalla Regione Veneto ai sensi dell'art. 146, comma 3° del D.Lgs 42 del 2004 e dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo:
- opere di grande impegno territoriale: schema relazione opere categoria A
- opere di rilevante impatto paesaggistico: schema relazione opere categoria B
- opere di lieve entità : schema relazione modello ministeriale d.P.R. 31/2017.
Gli schemi in argomento sono pubblicati nel Quaderno n. 1 dell'Osservatorio Regionale per il Paesaggio: QUADERNO 1 – Regione Veneto.
Si evidenzia che l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio.
Salvo i casi di cui all’articolo 167, commi 4 e 5, l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.
L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione (art. 146, c. 4).
L'ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA
L’accertamento di compatibilità paesaggistica, fermo restando il principio sancito dall’art. 146, c.4 secondo il quale l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, è previsto in alcuni particolari casi (art. 167, commi 4 e 5) anche a seguito della realizzazione dei seguenti interventi:
- a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
- c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi che rientrano nella casistica sopra riportata (art. 167, c. 4) presenta apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi.
Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.
L’importo della sanzione pecuniaria, stabilita dall’ente competente, è determinato previa perizia di stima.
In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria.Si evidenzia che per consolidato orientamento giurisprudenziale e di prassi la nozione di volume ed, ancora di più, quella di superficie utile non appartengono alla tutela paesaggistica, che fa perno, piuttosto, sulla percettibilità visiva; l'autorizzazione paesaggistica ex post è consentita quindi solamente per i c.d. abusi minori, tra i quali non può essere contemplata alcuna opera comportante un aumento di volumetria o di superficie utile.