Ciò che noi oggi definiamo paesaggio è stato oggetto di interventi legislativi già all’inizio del secolo. La legge n. 778 del 1922 e, successivamente, la legge n. 1497 del 1939 erano improntate a una concezione estetizzante, che identificava il paesaggio con la veduta d’insieme, il panorama, la “bellezza naturale” (come recitavano i testi di legge).
Solo nel 1985 la legge n. 1497/39 è stata integrata dalla legge n. 431 (la cosiddetta “legge Galasso”), che ha a sua volta spostato il fulcro tematico sull’ambiente naturale da preservare. Si è così passati da una concezione percettivo-estetica del paesaggio a una visione fondata quasi esclusivamente su dati fisici e oggettivi.
La distinzione operata in seguito (inizialmente a livello teorico e quindi recepita negli strumenti legislativi) tra «paesaggio» e «ambiente» ha contribuito a definire il primo come prodotto dell’opera dell’uomo sull’ambiente naturale, in una visione quindi improntata alla storicità e in grado anche di recuperare quella dimensione estetica che, in anni anche recenti, sembrava perduta.
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio ha fatto propri gli orientamenti più avanzati in merito alla definizione di paesaggio, sancendo l’appartenenza a pieno titolo di quest’ultimo al patrimonio culturale. Un riferimento fondamentale nell’elaborazione del testo di legge è stata la Convenzione Europea del Paesaggio (stipulata nell’ambito del Consiglio d’Europa), aperta alla firma a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata dal nostro paese nel 2006. L’aspetto identitario è uno dei punti cardine della Convenzione ed è richiamato dal comma 2 dell’articolo 131 del Codice (“Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell’identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali”).
PAESAGGIO – DEFINIZIONI
Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio – dà la seguente definizione di paesaggio all’art. 131 comma 1: “Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni”.
La Convenzione europea del paesaggio, sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000 dagli stati membri del Consiglio d’Europa, fornisce altresì la seguente definizione: “Paesaggio” designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni;
PAESAGGIO – I COMUNI ADERENTI AL SERVIZIO E LE TIPOLOGIE DI VINCOLO
L’Unione Montana Baldo Garda svolge per i Comuni di Brentino Belluno, Caprino Veronese, Dolcè, Ferrara di Monte Baldo, Marano di Valpolicella ,Rivoli Veronese e San Zeno di Montagna, la funzione autorizzativa in materia paesaggistica per decreti del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale della Regione Veneto n. 12 del 05.08.2016, n. 16 del 30.01.2020, n. 124 del 16.09.2020 e n. 18 e 19 del 25.01.2022 ed è inserita nell’elenco degli organismi delegati ai sensi dell’art. 45 quater della L.R. 11/2004 e s.m.i. – “Elenco A2 – Forme associative e di cooperazione fra enti locali.”
I decreti di vincolo per dichiarazione di notevole interesse – art. 136 lett. c e d
CAPRINO VERONESE
FERRARA DI MONTE BALDO
DOLCE’ – RIVOLI VERONESE
MARANO DI VALPOLICELLA
SAN ZENO DI MONTAGNA
Oltre ai vincoli per dichiarazione di notevole interesse ai sensi dell’art. 136 del d.lgs. 42/2004 sopracitati, sui territori dei Comuni insistono vincoli di tutela per le aree tutelate di legge ai sensi dell’art. 142 del medesimo d.lgs. come meglio individuati nelle cartografie di piano allegate ai P.R.C. dei singoli comuni.
I decreti di vincolo per le aree tutelate per legge – art. 142
Riferiti ai vari territori dei Comuni interessati, riguardano i seguenti punti del codice:
1) “Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:
L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DEL D.Lgs. 146/2004 e d.P.R. 31/2017
L’autorizzazione paesaggistica è regolamentata dall’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Decreto Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, che stabilisce che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, non possono distruggerli né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto della protezione (art. 146, c. 1); il comma 9 del medesimo articolo prevede procedure semplificate per il rilascio dell’autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità.
I tipi di procedimento configurati dalla norma sono quindi di due tipologie:
Il d.P.R. 31/2017 prevede in particolare due fattispecie di ipotesi di semplificazione:
Per quanto concerne la documentazione per le presentazione delle istanze di autorizzazione paesaggistica si pubblicano di seguito gli schemi di Relazione Paesaggistica così come predisposti dalla Regione Veneto ai sensi dell’art. 146, comma 3° del D.Lgs 42 del 2004 e dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo:
Gli schemi in argomento sono pubblicati nel Quaderno n. 1 dell’Osservatorio Regionale per il Paesaggio: QUADERNO 1 – Regione Veneto.
Si evidenzia che l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio.
Salvo i casi di cui all’articolo 167, commi 4 e 5, l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.
L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione (art. 146, c. 4).
L’ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA
L’accertamento di compatibilità paesaggistica, fermo restando il principio sancito dall’art. 146, c.4 secondo il quale l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, è previsto in alcuni particolari casi (art. 167, commi 4 e 5) anche a seguito della realizzazione dei seguenti interventi:
Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi che rientrano nella casistica sopra riportata (art. 167, c. 4) presenta apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi.
Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.
L’importo della sanzione pecuniaria, stabilita dall’ente competente, è determinato previa perizia di stima.
In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria.
Si evidenzia che per consolidato orientamento giurisprudenziale e di prassi la nozione di “volume” ed, ancora di più, quella di “superficie utile” non appartengono alla tutela paesaggistica, che fa perno, piuttosto, sulla “percettibilità visiva”; l’autorizzazione paesaggistica ex post è consentita quindi solamente per i c.d. “abusi minori”, tra i quali non può essere contemplata alcuna opera comportante un aumento di volumetria o di superficie utile.